CIRCOLARE N. 017-2010 DEL 20 DICEMBRE 2010-12-20

INTERESSE LEGALE ALL’ 1,5% DAL 1° GENNAIO 2011

In attuazione dell’articolo 1284 c.c., il DM 7 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre scorso, il tasso di interesse legale aumenta all’1,5% in ragione d’anno, rispetto al 1% stabilito dal DM 4 dicembre 2009.

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% si applica dal 1° gennaio 2011 e la sua variazione ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Ai fini fiscali, l’aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011 ha rilevanza, in particolare, in relazione alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso da applicare è quindi pari:

-          all’1,5%, dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di versamento compreso;

-  all’1%, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;

-  al 3%, fino al 31 dicembre 2009.

La nuova misura dell’1,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

-  ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);

-  agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).

L’aumento del tasso legale all’1,5% non rileva, invece, in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Al nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% saranno adeguati, con un successivo decreto, i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di usufrutto a vita. I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all’1,5% dal 1° gennaio 2011, in caso di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo, fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria ovvero in caso di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.