CIRCOLARE
N. 017-2010 DEL 20 DICEMBRE 2010-12-20
INTERESSE LEGALE ALL’ 1,5% DAL 1° GENNAIO 2011
In attuazione
dell’articolo 1284 c.c., il DM 7 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 292
del 15 dicembre scorso, il tasso di interesse legale aumenta all’1,5% in
ragione d’anno, rispetto al 1% stabilito dal DM 4 dicembre 2009.
Il nuovo tasso di
interesse legale dell’1,5% si applica dal 1° gennaio 2011 e la sua
variazione ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e
contributive.
Ai fini fiscali,
l’aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi
mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla
prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso
legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a
quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in
cui si effettua il pagamento.
Il tasso da applicare
è quindi pari:
-
all’1,5%, dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di
versamento compreso;
- all’1%,
dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- al 3%,
fino al 31 dicembre 2009.
La nuova misura
dell’1,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non
determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art.
45, comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono
alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).
L’aumento del tasso
legale all’1,5% non rileva, invece, in relazione alla rateizzazione dell’imposta
sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto
delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive
modifiche ed integrazioni.
In tal caso gli
interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale
misura non è collegata al tasso legale.
Al nuovo tasso di
interesse legale dell’1,5% saranno adeguati, con un successivo decreto,
i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro,
ipotecaria, catastale, di successione e donazione,
delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni
a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di
usufrutto a vita. I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle
successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La variazione del
tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per
l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e
assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della L. n. 388/2000
(Finanziaria 2001).
In caso di omesso o
ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla
misura del tasso legale, quindi all’1,5% dal 1° gennaio